Coltelleria

Art. 585, 697, 699, 704 del C.P.
Art. 42 TULPS
Art. 45, 80 reg. TULPS
Art. 4 Legge 18 apr. 75 n° 110
Art. 13 Legge 11 feb. 92 n° 157

Partendo dal presupposto che il porto dei ogni tipo di coltello sia vietato perchè è comunque un utensile che può essere usato per offesa, vediamo quali sono i casi in cui si può portare un coltello.

La Legge assimila tutti i coltelli (temperini), che abbiano la lama non più lunga di 4 cm.(4 cm. non vuol dire 4 dita ! ) o 6 cm. al coltello di “Rambo”. Quindi si possono portare coltelli solo per giustificato motivo anche se con lama corta.

Non è permesso per nessun motivo portare coltelli a lama con doppio taglio, cioè col filo tagliente sui due lati estremi della lama, questi sono considerati pugnali.

E’ permesso portare il coltello al cacciatore che la mattina si appresta ad andare a caccia e che lo porta fino a sera quando rientra al termine della giornata di caccia. E’ permesso a colui che può dimostrare di andare o tornare dalla propria campagna dove utilizza il coltello, la roncola, l’accetta, la falce ecc. per eseguire lavori particolari in cui l’uso di questi attrezzi sia necessario, (in auto vanno fasciati o in appositi astucci).

Meno valido può essere il motivo per chi lavora e deve spesso aprire scatoloni, esso può utilizzare un temperino, un coltello la cui lama non sia appuntita o un cutter che comunque può essere lasciato sul posto di lavoro e non portato a casa.

La regola delle “quattro dita di lunghezza delle lama” non è riportata su nessun articolo ufficiale della Legge n.110 del 1975 che, con l’integrazione della Legge n.21 del 1990, disciplina la materia delle armi in Italia. In pratica qualsiasi oggetto atto ad offendere di cui il porto da parte nostra non sia giustificato, è reato. Per esempio, non c’è bisogno di finire nei guai se giriamo con addosso un coltello da combattimento a doppio filo, basta avere con noi un bel cacciavite e non essere in grado di giustificarne la presenza in tasca. Per la Legge siamo quasi nella stessa gravità di situazione. In teoria, se non svolgiamo un lavoro particolare che ci impone di attrezzarci con determinati strumenti (quali coltelli, roncole, catene varie, cacciaviti ecc…ecc…) e non siamo in orario di lavoro e non stiamo per utilizzare per il nostro lavoro tali strumenti, noi semplici cittadini non possiamo portarci addosso nemmeno un paio di forbici da asilo con punte arrotondate. Per “motivi di sopravvivenza urbana” sono tollerati i coltelli multiuso a lama e strumenti ritraibili nel manico, quali i coltelli dell’Esercito Svizzero. Se invece vogliamo trovarci nei guai in meno di un minuto dobbiamo, durante un malaugurato controllo della polizia farci trovare addosso:

Armi da fuoco senza il necessario porto d’armi adatto
Coltelli a lama fissa con doppio filo/singolo filo
Coltelli a serramanico con scatto a molla (l’automatismo sembra essere una pesantissima aggravante per la Legge Italiana)
Coltelli a serramanico in genere
Pugni di ferro /noccoliere
Bastoni animati
Bastoni con punta in acciaio
Mazze ferrate (!!!)
Catene in metallo

La legge n.157 del 11/2/1992 esplicitamente cita . Per tutti gli altri casi la legge è da interpretare. Dal punto di vista della collezione, che tra l’altro non ci interessa per i nostri scopi, la vendita dei coltelli di qualsiasi natura è libera e ne possiamo tenere in casa finché ne vogliamo. La denuncia alla Questura è facoltativa da città a città. In ogni caso è una bella cosa informarsi presso la propria Questura in merito

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